Art. 4
In vigore dal 15 ott 1998
1. Le disposizioni di cui all', commi 1 e 2, lettere c) e d), non si applicano agli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari e con sostanze d'uso personale legalmente prodotti e/o commercializzati in un altro Stato dell'Unione europea e a quelli originari dei Paesi contraenti dell'accordo sullo spazio economico europeo.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 22 luglio 1998
Il Ministro: Bindi Visto, il Guardasigilli: Flick
Registrato alla Corte dei conti il 18 settembre 1998
Registro n. 2 Sanità, foglio n. 61
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.sanita:decreto:1998-07-22;338#art-4