Art. 1
In vigore dal 27 ago 1998
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
di concerto con
i Ministri dell'ambiente, della sanità e del lavoro e della
previdenza sociale
Vista la legge 16 aprile 1987 n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 135, di attuazione delle direttive 86/662/CEE e 89/514/CEE in materia di limitazione del rumore prodotto dagli escavatori idraulici e a funi, apripista e pale caricatrici, ed in particolare l'articolo 8, che prevede l'adeguamento al progresso tecnico delle disposizioni del decreto stesso e dei suoi allegati, mediante l'emanazione di apposito decreto interministeriale, in conformità a specifiche prescrizioni della Comunità europea;
Vista la direttiva 95/27/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 giugno 1995;
Considerato che la direttiva 95/27/CE, tenuto conto del progresso tecnologico intervenuto, reca modifiche alla direttiva 86/662/CEE in ordine ai livelli sonori ammissibili e che pertanto si rende necessario apportare le seguenti modificazioni ed integrazioni al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 135;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato n. 33/98 espresso nell'adunanza della Sezione consultiva per gli atti normativa del 9 marzo 1998;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri con nota n. 15095-F3F/3 del 12 maggio 1998.
Adotta il seguente regolamento:
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1. Al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 135, le parole "certificazione CEE" sono sostituite, in tutto il testo, dalle seguenti: "attestati di certificazione CE".
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.industria.commercio.e.artigianato:decreto:1998-06-26;308#art-1