Art. 1
In vigore dal 1 set 1998
IL MINISTRO DELL'INTERNO
di concerto con
IL MINISTRO DEL TESORO,
DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Vista la legge 24 luglio 1954, n. 722, di ratifica della convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951, relativa allo status dei rifugiati;
Visto l', commi 7 e 8, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1990, n. 136, in materia di riconoscimento dello status di rifugiato;
Visto l', comma 1, del decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, 24 luglio 1990, n. 237, in materia di prima assistenza ai richiedenti lo status di rifugiato;
Ritenuta la necessità di adeguare al mutato costo della vita l'importo del contributo giornaliero di prima assistenza determinato nel menzionato , comma 1, del decreto ministeriale n. 237 del 1990;
Vista la misura di tale aumento indicata dall'Istituto centrale di statistica con nota n. 39/P in data 13 gennaio 1998, relativa alla variazione dell'indice generale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, per il periodo 1990-1997;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, ed in particolare l'avvenuta comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri dello schema del presente decreto;
Visto l'articolo 17, comma 25, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
Udito il parere del Consiglio di Stato reso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 4 maggio 1998;
Adotta
il seguente decreto:
.
1. Il comma 1 dell' del decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, 24 luglio 1990, n. 237, è così sostituito:
"Fino all'emanazione di una nuova disciplina dell'assistenza in materia di rifugiati, ai richiedenti lo status di rifugiato privi di mezzi di sussistenza o di ospitalità in Italia è concesso un contributo giornaliero di prima assistenza di lire trentaquattromila, limitatamente al periodo in cui sussiste lo stato di indigenza. In ogni caso, la durata del contributo non potrà essere superiore a quarantacinque giorni".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 24 giugno 1998
Il Ministro dell'interno
Napolitano
p. Il Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica
Pinza
Visto, il Guardasigilli: Flick
Registrato alla Corte dei conti il 31 luglio 1998
Registro n. 2 Interno, foglio n. 245
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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