Art. 1
Procedimento
In vigore dal 18 ago 1998
IL MINISTRO DELLE FINANZE
Visto l'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 8 ottobre 1997, n. 358, che ha introdotto, dopo l'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, l'articolo 37- bis, recante disposizioni antielusive;
Visto il comma 8 dell'articolo 37-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, in base al quale con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le modalità da osservare per l'invio delle istanze al direttore regionale delle entrate competente per territorio;
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 23 marzo 1998;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri effettuata con nota n. 3-3409M/U.C.L. del 1 giugno 1998; Adotta il seguente regolamento:
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Procedimento
1. L'istanza di cui al comma 8 dell'articolo 37-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è rivolta al direttore regionale delle entrate competente per territorio ed è spedita, a mezzo del servizio postale, in plico raccomandato con avviso di ricevimento, all'ufficio finanziario competente per l'accertamento in ragione del domicilio fiscale del contribuente.
Tale ultimo ufficio trasmette al direttore regionale l'istanza, unitamente al proprio parere, entro trenta giorni dalla ricezione della medesima.
2. L'istanza deve contenere a pena di inammissibilità:
a) i dati identificati del contribuente e del suo legale rappresentante;
b) l'indicazione dell'eventuale domiciliatario presso il quale sono effettuate le comunicazioni;
c) la sottoscrizione del contribuente o del suo legale rappresentante.
3. Nell'istanza il contribuente descrive compiutamente la fattispecie concreta per la quale ritiene non applicabili le disposizioni normative che limitano deduzioni, detrazioni, crediti d'imposta o altre posizioni soggettive altrimenti ammessi dall'ordinamento tributario; ad essa va allegata copia della documentazione, con relativo elenco, rilevante ai fini della individuazione e della qualificazione della fattispecie prospettata.
4. Le determinazioni del direttore regionale delle entrate, concernenti l'istanza, sono comunicate al contribuente mediante servizio postale, in plico raccomandato con avviso di ricevimento.
5. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 37-bis, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, l'istanza si intende presentata all'atto della ricezione del plico raccomandato da parte dell'ufficio competente per l'accertamento. Le comunicazioni relative all'istanza e le eventuali richieste istruttorie si intendono eseguite al momento della ricezione del plico raccomandato da parte del destinatario.
6. Le determinazioni del direttore regionale delle entrate vanno comunicate al contribuente, non oltre novanta giorni dalla presentazione dell'istanza, con provvedimento che è da ritenersi definitivo.
7. Le richieste istruttorie rivolte al contribuente o a soggetti diversi sospendono il termine di cui al comma 6, per l'emanazione del provvedimento definitivo da parte del direttore regionale delle entrate, fino al giorno di ricezione della risposta. Delle richieste istruttorie rivolte ad altri soggetti è data comunicazione al contribuente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 19 giugno 1998
Il Ministro: Visco Visto, il Guardasigilli: Flick
Registrato alla Corte dei conti il 16 luglio 1998
Registro n. 2 Finanze, foglio n. 189
Storico versioni
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