Art. 1
In vigore dal 10 lug 1998
IL MINISTRO DELLE FINANZE
Visto l'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 2 ottobre 1995, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1995, n. 507, che demanda ad apposito decreto del Ministro delle finanze l'individuazione delle associazioni combattentistiche e d'arma e delle associazioni sportive dilettantistiche alle quali si applicano le disposizioni di cui all', comma 1, della legge 11 luglio 1986, n. 390;
Visto il medesimo comma 8, secondo periodo, che rinvia ad apposito decreto del Ministro delle finanze per la disciplina della definizione, da parte dei medesimi enti, delle annualità anteriori a quella in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del citato decreto-legge n. 415 del 1995;
Visto il comma 8-bis del medesimo articolo 5, che prevede l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 8 anche al CONI, alle Federazioni sportive nazionali e agli enti di promozione sportiva, anche per gli eventi collaterali ad iniziative sportive, di carattere ricreativo, culturale ed economico;
Visto l', comma 1, della legge 11 luglio 1986, n. 390, concernente la facoltà dell'amministrazione finanziaria di dare in concessione o in locazione, a canone ricognitorio, per la durata di non oltre diciannove anni, beni demaniali o patrimoniali dello Stato non suscettibili, anche temporaneamente, di uso governativo attuale;
Visto l'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, riguardante la predeterminazione di criteri e modalità cui le pubbliche amministrazioni devono attenersi per l'attribuzione di vantaggi economici;
Ritenuta la necessità di stabilire appositi criteri per l'individuazione delle associazioni combattentistiche e d'arma e delle associazioni sportive dilettantistiche, alle quali si applicano le disposizioni di cui al citato , comma 1, della legge n. 390 del 1986;
Ravvisata l'opportunità di stabilire le modalità e i termini di presentazione delle istanze da parte dei richiedenti, i criteri di scelta del locatario o del concessionario in presenza di pluralità di richieste per lo stesso immobile, nonché i criteri e le modalità di assegnazione dei beni, in modo da garantire la trasparenza dell'azione amministrativa ed il pieno ed effettivo rispetto del diritto dominicale dell'amministrazione;
Ritenuta, altresì, la necessità di stabilire i termini e le modalità per la presentazione della domanda intesa a definire le posizioni relative alle annualità anteriori a quella in corso alla data di entrata in vigore della citata legge n. 507 del 1995;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, concernente l'esercizio del potere regolamentare dei Ministri;
Udito il parere del Consiglio di Stato reso dalla sezione consultiva per gli atti normativi in data 23 febbraio 1998;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri effettuata con nota n. 3-2403/U.C.L. del 16 aprile 1998;
Adotta
il seguente regolamento:
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1. Per l'individuazione delle associazioni combattentistiche e d'arma e delle associazioni sportive dilettantistiche, alle quali si applicano le disposizioni di cui all', comma 1, della legge 11 luglio 1986, n. 390, riguardanti la facoltà dell'amministrazione finanziaria di dare in concessione o in locazione a canone ricognitorio, per la durata di non oltre diciannove anni, beni demaniali o patrimoniali dello Stato non suscettibili, anche temporaneamente, di uso governativo attuale, si osservano i seguenti criteri:
a) per le associazioni combattentistiche e d'arma:
1) assenza di fini di lucro;
2) sottoposizione alla vigilanza del Ministero della difesa;
b) per le associazioni sportive dilettantistiche:
1) assenza di fini di lucro;
2) affiliazione alle federazioni sportive nazionali o agli enti nazionali di promozione sportiva riconosciuti ai sensi delle leggi vigenti;
3) svolgimento di attività sportiva dilettantistica, come definita dalla normativa regolamentare degli organismi affilianti.
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