Art. 1
In vigore dal 25 giu 1998
IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI
Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;
Vista la legge 18 ottobre 1977, n. 791, di attuazione della direttiva 73/23/CEE, relativa alle garanzie di sicurezza del materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro alcuni limiti di tensione;
Vista la legge 21 giugno 1986, n. 317, di attuazione della direttiva 83/189/CEE concernente l'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche, l'articolo 53 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, di attuazione della direttiva 88/182/CEE e l'articolo 46 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, di attuazione della direttiva 94/10/CE;
Visto l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il piano regolatore nazionale delle telecomunicazioni, approvato con decreto ministeriale 6 aprile 1990, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 90 del 18 aprile 1990;
Vista la legge 28 marzo 1991, n. 109, recante nuove disposizioni in materia di allacciamenti e collaudi di impianti telefonici interni, di attuazione della direttiva 88/301/CEE;
Visto il decreto ministeriale 23 maggio 1992, n. 314, concernente il regolamento recante disposizioni di attuazione della legge 18 marzo 1991, n. 109, in materia di allacciamenti e collaudi degli impianti telefonici interni;
Visto il decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 615, di attuazione della direttiva 89/336/CEE, modificata dalle direttive 92/31/CEE, 93/68/CEE e 93/97/CEE, relativa alla compatibilità elettromagnetica;
Visto il decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 614, di attuazione della direttiva 91/263/CEE, modificata dalle direttive 93/68/CEE e 93/97/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle apparecchiature terminali di telecomunicazioni, incluso il reciproco riconoscimento della loro conformità;
Visto il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 27 febbraio 1996, n. 208, concernente: "Regolamento recante sostituzione degli allegati 1 e 2 al regolamento di attuazione della legge 28 marzo 1991, n. 109, adottato con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 23 maggio 1992, n. 314";
Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249;
Vista la circolare del Ministero delle comunicazioni 8 gennaio 1998, n. 102530/100711V/CR, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 1998 con cui è stata impartita la direttiva sul procedimento per il rilascio del certificato di omologazione degli apparati e dei sistemi da impiegare nelle reti pubbliche nazionali di telecomunicazioni, direttive 83/189/CEE e 94/10/CE;
Visto il parere espresso dal Consiglio superiore tecnico delle poste e delle telecomunicazioni nell'adunanza della 1 sezione del 3 ottobre 1995 sul decreto ministeriale 27 febbraio 1996, n. 208;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 25 gennaio 1996;
Vista la procedura d'infrazione n. 97/0006 per mancata comunicazione alla Commissione, allo stato di progetto, del decreto ministeriale 27 febbraio 1996, n. 208, in violazione del disposto della direttiva 83/189/CEE e successive modificazioni;
Vista la notificazione di questo regolamento ai sensi della direttiva 83/189/CEE e successive modificazioni, con numero di riferimento 97/359/I e scadenza 6 ottobre 1997;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, in data 16 aprile 1998;
Rilevato che le disposizioni del presente regolamento riproducono le disposizioni recate dal decreto ministeriale 27 febbraio 1996, n. 208, e ritenuto, pertanto, di non dover sottoporre il regolamento all'esame del Consiglio di Stato già pronunciatosi in materia nell'adunanza generale del 25 gennaio 1996;
Adotta
il seguente regolamento:
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1. I punti terminali per l'accesso alle reti di telecomunicazioni sono descritti negli allegati 1 e 2 che fanno parte integrante del presente regolamento.
2. Gli allegati 1 e 2 sostituiscono gli allegati 1 e 2 al regolamento ministeriale 23 maggio 1992, n. 314.
Storico versioni
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