Art. 1

In vigore dal 19 set 1998
IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI Visto l'articolo 18, comma 1-bis, della legge numero 109/1998 nel testo modificato dall'articolo 6, comma 13, della legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente il fondo destinato a retribuire il personale degli uffici tecnici incaricato della progettazione e pianificazione; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 1 dicembre 1997; Vista la comunicazione effettuata in data 19 gennaio 1998 alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Adotta il seguente regolamento: . Il fondo di cui al comma 1-bis dell'articolo 18 della legge n. 109/1994, e successive modifiche ed integrazioni, per quanto attiene alla sola progettazione dei lavori, è riferito alla sola progettazione esecutiva e, comunque, ai soli lavori effettivamente appaltati, con esclusione di tutte le altre attività connesse all'esecuzione dei lavori stessi, compresa la eventuale redazione di perizie di variante o suppletive. Il personale degli uffici tecnici destinatario del compenso, è individuato tra coloro che hanno concorso o comunque contribuito alla formazione degli elaborati progettuali, ovvero degli atti di pianificazione.
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