Art. 1
In vigore dal 6 giu 1998
IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA
RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, istitutiva del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;
Visto il testo unico della legge sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Vista la legge 8 dicembre 1956, n 1378, che disciplina gli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni;
Visto il regolamento sugli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni approvato con decreto ministeriale 9 settembre 1957, e successive modificazioni;
Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 23 marzo 1993, n. 84, concernente l'ordinamento della professione di assistente sociale ed in particolare l' che prevede l'abilitazione professionale conseguita mediante l'esame di Stato;
Visto l'art. 17, comma 25, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
Udito il parere del Consiglio universitario nazionale espresso nella seduta del 23 ottobre 1997;
Udito il parere del Consiglio nazionale dell'ordine degli assistenti sociali;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del 23 febbraio 1998;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988 (nota n. 535 III.6 del 17 marzo 1998);
Adotta
il seguente regolamento:
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1. Il diploma universitario in servizio sociale è titolo accademico valido per l'ammissione all'esame di Stato per l'esercizio della professione di assistente sociale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.universita.e.ricerca.scientifica.e.tecnologica:decreto:1998-03-30;155#art-1