Art. 10
Norme abrogate
In vigore dal 27 mag 1998
1. Si intendono abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore del presente regolamento le seguenti norme: i commi 14, 15, 16, 17 e 18, dell', del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, il comma 13, dell', del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, nonché l'articolo 15, della legge 21 dicembre 1978, n. 845.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 25 marzo 1998
Il Ministro del lavoro
e della previdenza sociale Treu
Il Ministro della pubblica istruzione,
il Ministro dell'università e della
ricerca scientifica e tecnologica
Berlinguer
Visto, il Guardasigilli: Flick
Registrato alla Corte dei conti il 24 aprile 1998
Registro n. 1 Lavoro, foglio n. 35
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:ministero.lavoro.e.previdenza.sociale:decreto:1998-03-25;142#art-10