Art. 5

Onorabilità dei partecipanti al capitale delle società di gestione

In vigore dal 29 mag 1998
Onorabilità dei partecipanti al capitale delle società di gestione 1. Chiunque partecipa in una società di gestione in misura superiore al cinque per cento del capitale rappresentato da azioni con diritto di voto non può esercitare il diritto di voto inerente alle azioni o quote eccedenti qualora: a) sia stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o della legge 31 maggio 1965, n. 575, salvi gli effetti della riabilitazione; b) sia stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione: 1) a pena detentiva per un tempo non inferiore a sei mesi per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento; 2) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267; 3) alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria; 4) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo; c) sia stato condannato a una delle pene indicate alla lettera b) con sentenza che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso di estinzione del reato. Le pene di cui alla lettera b), n. 1) e n. 2) non rilevano se inferiori a un anno. 2. Il comma 1 si applica anche a chiunque, indipendentemente dall'entità della partecipazione posseduta, controlla la società di gestione ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385. In tal caso, il divieto di esercizio del diritto di voto interessa l'intera partecipazione. 3. Qualora il partecipante sia una persona giuridica, i requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti dagli amministratori e dal direttore generale, ovvero dai soggetti che ricoprono cariche equivalenti. 4. Con riferimento alle fattispecie disciplinate da ordinamenti stranieri, la verifica della sussistenza dei requisiti previsti dal presente articolo è effettuata sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale a cura della Consob.
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urn:nir:ministero.tesoro.bilancio.e.programmazione.economica:decreto:1998-03-18;147#art-5

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