Art. 1

Requisiti di professionalità degli esponenti delle SIM

In vigore dal 27 mag 1998
IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Visto il decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415; Visto in particolare l'articolo 7, comma 1, del citato decreto legislativo, in base al quale i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso società di intermediazione mobiliare devono possedere i requisiti di professionalità e di onorabilità stabiliti con regolamento del Ministro del tesoro, adottato sentite la Banca d'Italia e la Consob; Visto altresì l'articolo 7, comma 3, del medesimo decreto legislativo, in base al quale il regolamento di cui al comma 1 stabilisce le cause che comportano la sospensione temporanea dalla carica e la sua durata; Sentite la Banca d'Italia e la Consob; Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi in data 23 febbraio 1998; Vista la nota del 12 marzo 1998 con la quale, ai sensi dell'articolo 17 della citata legge n. 400/1988, lo schema di regolamento è stato comunicato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri; Adotta il seguente regolamento: . Requisiti di professionalità degli esponenti delle SIM 1. I consiglieri di amministrazione ed i sindaci delle società di intermediazione mobiliare (di seguito "SIM") devono essere scelti secondo criteri di professionalità e competenza fra persone che abbiano maturato una esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l'esercizio di: a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese; b) attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionali all'attività della SIM; c) attività d'insegnamento universitario in materie giuridiche o economiche; d) funzioni amministrative o dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo ovvero presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni che non hanno attinenza con i predetti settori purchè le funzioni comportino la gestione di risorse economicofinanziarie. 2. Il presidente del consiglio di amministrazione deve essere scelto secondo criteri di professionalità e competenza fra persone che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un quinquennio attraverso l'esercizio dell'attività o delle funzioni indicate nel comma 1. 3. L'amministratore delegato e il direttore generale devono essere in possesso di una specifica competenza in materia creditizia, finanziaria, mobiliare o assicurativa maturata attraverso esperienze di lavoro in posizione di adeguata responsabilità per un periodo non inferiore a un quinquennio. Analoghi requisiti sono richiesti per le cariche che comportano l'esercizio di funzioni equivalenti a quella di direttore generale.
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