Art. 4

In vigore dal 27 dic 1997
Qualora, a seguito di modifica nella titolarità della gestione del servizio della riscossione intervenuta nel corso dell'anno 1998, non sia avvenuto, da parte del concessionario o commissario governativo cessato, l'integrale recupero dell'acconto ai sensi del precedente , il soggetto subentrante è autorizzato ad effettuare la compensazione di cui al predetto per la parte residua ed è tenuto, entro il quinto giorno successivo alla compensazione, al riversamento delle somme riscosse in favore del precedente gestore. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 5 dicembre 1997 Il Ministro delle finanze Visco Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica Ciampi Visto, il Guardasigilli: Flick Registrato alla Corte dei conti l'11 dicembre 1997 Registro n. 2 Finanze, foglio n. 345
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Art. 4 Regolamento recante norme per la ripartizione tra i concessionari ed i commissari governativi della riscossione dell'acconto sulla base di quanto riscosso nell'anno precedente, ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140. — Testo vigente | Portale Normativo