Art. 5
In vigore dal 11 feb 1998
1. Il tasso di interesse agevolato è pari, per tutta la durata del finanziamento, al 50% del tasso di riferimento determinato, ai sensi dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, per il credito agevolato al settore industriale, in vigore alla data di stipula del contratto di finanziamento.
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