Art. 5

In vigore dal 11 feb 1998
1. Il tasso di interesse agevolato è pari, per tutta la durata del finanziamento, al 50% del tasso di riferimento determinato, ai sensi dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, per il credito agevolato al settore industriale, in vigore alla data di stipula del contratto di finanziamento.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.tesoro.bilancio.e.programmazione.economica:decreto:1997-11-28;500#art-5

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo