Art. 3
Organizzazione del servizio
In vigore dal 11 gen 1998
1. Alla direzione del servizio è preposto un collegio, denominato collegio per il controllo interno, composto da tre membri nominati con decreto del Ministro di cui uno, che assume la funzione di presidente, scelto tra i magistrati amministrativi e contabili anche in quiescenza o fra gli avvocati dello Stato anche in quiescenza e gli altri due scelti, uno, escluso ogni aumento di organico, tra i dirigenti generali del Ministero della sanità non preposti a dipartimenti, o fra i dirigenti di ricerca o dirigenti tecnologi dell'Istituto superiore di sanità, non titolari di uffici operativi e uno tra esperti in tecniche di valutazione e nel controllo di gestione nel settore della sanità e della ricerca sanitaria, particolarmente qualificati. La composizione deve essere, in ogni caso, tale da garantire l'autonomia, la competenza e l'imparzialità delle valutazioni e dell'attività del collegio. Per motivate esigenze e per specifici compiti, il Ministro della sanità può con proprio provvedimento, adottato a norma del regolamento del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 338, nominare esperti in tecniche di valutazione e nel controllo di gestione nel settore della sanità e della ricerca sanitaria particolarmente qualificati, dei quali si avvale il collegio per il controllo interno. In questo caso i membri del comitato di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 338, sono i componenti il collegio medesimo.
2. Il decreto di nomina determina le spese di funzionamento del collegio, che non possono comportare, complessivamente, oneri aggiuntivi per l'amministrazione, fatta esclusione di quelli connessi al trattamento di missione eventualmente dovuto.
3. Al servizio è assegnato nell'ambito delle dotazioni organiche vigenti, un apposito contingente di personale appartenente ai diversi profili professionali, in numero non superiore alle dodici unità.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 24 ottobre 1997
Il Ministro: Bindi Visto, il Guardasigilli: Flick
Registrato alla Corte dei conti il 15 dicembre 1997
Registro n. 2 Sanità, foglio n. 65
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.sanita:decreto:1997-10-24;447#art-3