Art. 10
Disposizioni transitorie e finali
In vigore dal 24 lug 1999
1. COMMA ABROGATO DAL D.M. 13 MAGGIO 1999, N. 219.
2. COMMA ABROGATO DAL D.M. 13 MAGGIO 1999, N. 219.
3. Gli operatori che, al momento di entrata in vigore del presente decreto, risultano iscritti nella "sezione speciale" di cui all' del decreto del Ministro del tesoro del 24 febbraio 1994 e successive modificazioni e integrazioni vengono iscritti nell'elenco di cui all'. La prima revisione di cui all', comma 4, verrà effettuata tenendo conto: a) dell'attività svolta dalla data di approvazione del regolamento di cui all' al 31 dicembre 1999; b) dell'attività svolta dal l luglio 1997 alla data di approvazione del regolamento di cui all', con riguardo ai requisiti previsti dall', comma 1, del suddetto decreto 24 febbraio 1994. Gli operatori esclusi dalla suddetta "sezione speciale" nella verifica effettuata nel mese di giugno 1997 ai sensi dell', comma 6, del decreto del Ministro del tesoro del 24 febbraio 1994, non possono presentare domanda di iscrizione nell'elenco di cui all' prima del l dicembre 1998.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 15 ottobre 1997
Il Ministro: Ciampi Visto, il Guardasigilli: Flick
Registrato alla Corte dei conti il 4 dicembre 1997
Registro n. 5 Tesoro, foglio n. 95
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.tesoro:decreto:1997-10-15;428#art-10