Art. 1

In vigore dal 28 nov 1997
IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO Visti gli della legge 7 agosto 1990, n. 241; Vista la legge 26 febbraio 1992, n. 212, concernente la collaborazione con i Paesi dell'Europa centrale ed orientale; Visti i decreti del Ministro del commercio con l'estero 5 dicembre 1992 e 15 maggio 1996, pubblicati, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 27 aprile 1993, e nella Gazzetta Ufficiale n. 159 del 9 luglio 1996, così come modificati dal decreto del Ministro del commercio con l'estero 18 luglio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 176 del 29 luglio 1996, recanti criteri e modalità per l'ammissione a contributi finanziari a fronte di progetti di collaborazione con i Paesi dell'Europa centrale ed orientale; Visto l'articolo 22 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, concernente l'istituzione dell'albo delle camere di commercio italo - estere o estere in Italia; Visto il decreto del Ministro del commercio con l'estero, di concerto con il Ministro degli affari esteri, 19 luglio 1996, n. 488, concernente il regolamento recante norme per l'istituzione e la disciplina dell'albo delle camere di commercio italo - estere o estere in Italia; Visto il decreto del Ministro del commercio con l'estero 11 aprile 1994, n. 454, concernente il regolamento di attuazione degli della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo, relativamente ai procedimenti di competenza del Ministero del commercio con l'estero; Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 17 aprile 1997; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, effettuata con la nota n. 60789 del 19 giugno 1997; Adotta il seguente regolamento: . 1. La tabella allegata al regolamento adottato con il decreto del Ministro del commercio con l'estero 11 aprile 1994, n. 454, relativa ai procedimenti già di competenza della Direzione generale per lo sviluppo degli scambi ed attualmente attribuiti alla Direzione generale per la promozione degli scambi e l'internazionalizzazione delle imprese, in virtù del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 302, e del decreto del Ministro del commercio con l'estero 20 gennaio 1997, n. 102, concernenti, rispettivamente, l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale e di livello dirigenziale non generale, è integrata come da allegato, che fa parte integrante del presente decreto.
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