Art. 1
O g g e t t o
In vigore dal 6 ott 1997
IL MINISTRO DELLE POSTE
E DELLE TELECOMUNICAZIONI
Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, ed in particolare gli ;
Vista la legge 22 maggio 1980, n. 209, che modifica gli articoli 398 e 399 del sopracitato testo unico relativamente alla prevenzione ed alla eliminazione dei disturbi alle radiotrasmissioni ed alle radioricezioni;
Vista la legge 21 giugno 1986, n. 317, di attuazione della direttiva 83/189/CEE relativa alla procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche - notifica 96/260/I;
Vista la legge 6 agosto 1990, n. 223, concernente la disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato;
Visto il regolamento di attuazione della legge 6 agosto 1990, n. 223, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 255;
Visto il decreto 28 agosto 1995, n. 548, concernente l'eliminazione dei disturbi radioelettrici per ricevitori di radiodiffusione sonora e televisiva;
Vista la direttiva 95/47 CE del 24 ottobre 1995 concernente l'impiego di norme per l'emissione di segnali televisivi, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. 4281/51 del 23 novembre 1995;
Visto il regolamento delle radiocomunicazioni, annesso alla convenzione internazionale delle telecomunicazioni adottata a Ginevra il 22 dicembre 1992 e ratificata con legge 31 gennaio 1996, n. 61;
Visto il decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 615, riguardante l'attuazione della direttiva 89/336/CEE del Consiglio del 3 maggio 1989,in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica;
Visto il comma 24 dell' della legge 23 dicembre 1996, n. 650;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il parere favorevole espresso dal consiglio superiore tecnico delle poste e delle telecomunicazioni nell'adunanza n. 96 del 18 luglio 1996;
Udito il parere n. 21/97 della sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza del 9 giugno 1997;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988 (nota GM 105462/4398DL/ CR del 18 luglio 1997);
Adotta il seguente regolamento:
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O g g e t t o
1. Le specifiche tecniche del sintonizzatoredecodificatore per la ricezione di segnali numerici televisivi, sonori e dati, in chiaro o criptati, via cavo e via satellite, denominato "set top box", per quanto disposto dall', comma 24, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, in legge 23 dicembre 1996, n. 650, sono stabilite dall'annesso che forma parte integrante del presente regolamento.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.comunicazioni:decreto:1997-07-25;307#art-1