Art. 4

In vigore dal 11 nov 1999
1. Le regioni e province autonome, nel predisporre i programmi inerenti alle attività trasfusionali, devono perseguire l'obiettivo dell'autosufficienza sia regionale che nazionale. A tale fine possono avvalersi della collaborazione dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali. 2. Le regioni e province autonome assicurano il coordinamento delle attività trasfusionali sotto il profilo programmatorio e finanziario. A tale fine, ferme restando le competenze attribuite dalla legge ai centri regionali di coordinamento e compensazione, le regioni e province autonome adottano le iniziative di carattere organizzativo necessarie per l'espletamento delle seguenti funzioni: a) rilevazione del fabbisogno regionale annuale di sangue, emocomponenti, emoderivati e della quantità di plasma necessaria da avviare ai centri di frazionamento; b) emanazione di direttive per l'invio delle eccedenze degli emocomponenti ed emoderivati verso aree carenti della regione e verso altre regioni; c) regolamentazione della compensazione anche sotto il profilo contabile dei flussi di scambio di emocomponenti ed emoderivati relativi alle strutture sanitarie della regione; d) emanazione di direttive per l'invio di plasma alle aziende produttrici di emoderivati e controllo della distribuzione degli emoderivati ottenuti; e) monitoraggio della spesa farmaceutica al fine di controllare i consumi di prodotti derivati dal sangue nei presidi pubblici o privati e nelle farmacie esterne. 3. Le regioni effettuano, con il proprio servizio ispettivo, il controllo delle strutture trasfusionali sotto il profilo organizzativogestionale. Per casi particolari possono richiedere l'ausilio dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali e dell'Istituto superiore di sanità. 4. La cessione di sangue ed emoderivati si realizza esclusivamente tramite servizi trasfusionali pubblici mediante i centri regionali di coordinamento e compensizone, secondo le modalità previste dal decreto ministeriale 1 settembre 1995 relativo a "Disciplina dei rapporti tra le strutture pubbliche provviste di servizi trasfusionali e quelle pubbliche e private, accreditate e non accreditate, dotate di frigoemoteche", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 240 del 13 ottobre 1995. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 17 luglio 1997 Il Ministro: Bindi Visto, il Guardasigilli: Flick Registrato alla Corte dei conti il 9 settembre 1997 Registro n. 1 Sanità, foglio n. 306

Note all'articolo

  • La Corte Costituzionale, con sentenza 27 ottobre - 4 novembre 1999, n. 420 (in G.U. 1ª s.s. 10/11/1999, n. 45), "Dichiara che non spetta allo Stato stabilire, con decreto del Ministro della sanita', in materia di raccolta del sangue ed emoderivati, vincoli, indirizzi o obblighi nei confronti delle regioni e province autonome, in sede di attuazione degli artt. 8, comma 4, e 11 della legge 4 maggio 1990, n. 107 e conseguentemente annulla il decreto del Ministro della sanita' 17 luglio 1997, n. 308, limitatamente agli artt. 1, 2, comma 1, lettere b), c), d), e) ed f), e all'art. 4, comma 2".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.sanita:decreto:1997-07-17;308#art-4

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo