Art. 3

In vigore dal 2 ott 1997
1. L'Istituto superiore di sanità svolge funzioni di coordinamento e controllo tecnicoscientifico a livello nazionale ed, in particolare: a) promuove la ricerca scientifica nel campo immunotrasfusionale, con particolare riguardo alla prevenzione delle malattie trasmissibili; b) promuove ed organizza il controllo di qualità esterno riguardante le procedure e le metodiche diagnostiche in campo trasfusionale, anche mediante l'utilizzo di strutture esterne (laboratori o strutture trasfusionali) ed avvalendosi di un apposito comitato di esperti; c) esercita il controllo sulle specialità farmaceutiche emoderivate, secondo i criteri e le modalità definiti in base a normative nazionali e comunitarie; d) coordina l'attività dei centri regionali di coordinamento e compensazione in attuazione delle direttive tecniche del Ministero della sanità; e) collabora con il Ministero della sanità per la definizione di un programma nazionale di emovigilanza e ne cura l'attuazione; f) promuove programmi di formazione per l'esercizio dell'attività di vigilanza e controllo di competenza delle regioni nei confronti delle strutture trasfusionali. 2. L'Istituto superiore di sanità ispeziona e controlla le aziende di produzione di emoderivati, anche su richiesta delle regioni. 3. La rilevazione dei dati periodici relativi al settore trasfusionale mediante il registro del sangue è effettuata dall'Istituto superiore di sanità per gli aspetti tecnicoscientifici e dal Ministero della sanità per gli aspetti concernenti l'organizzazione dei servizi.
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