Art. 2

In vigore dal 11 nov 1999
1. Il Ministero della sanità, nell'esercizio dei compiti e delle funzioni istituzionali allo stesso demandati dalla vigente normativa in materia di sangue ed emoderivati, adotta i provvedimenti ed assume le iniziative necessarie al raggiungimento dell'autosufficenza nazionale. A tal fine provvede a: a) definire annualmente, sentita la Commissione nazionale per il servizio trasfusionale, il fabbisogno nazionale di sangue, emocomponenti, plasma e plasmaderivati; b) concordare con le regioni la rispettiva quota di partecipazione al programma di autosufficienza, la individuazione delle risorse ed i criteri di finanziamento e di compensazione, le modalità di rilevazione e di contabilizzazione dei dati inerenti agli scambi di sangue e di emoderivati tra le stesse regioni; c) stabilire con le regioni il piano annuale di distribuzione dei plasmaderivati eccedenti il fabbisogno regionale, alle strutture sanitarie pubbliche e private del territorio nazionale; d) verificare, periodicamente, lo stato di attuazione del programma annuale concordato; e) emanare le linee guida relative ai modelli organizzativi e di funzionamento delle attività trasfusionali ed alla pratica trasfusionale nonché alla formazione ed all'aggiornamento del personale, che competono alle regioni ed all'Istituto superiore di sanità; f) definire il programma di emovigilanza; g) alla proposta di un programma nazionale di iniziative per la razionalizzazione ed il rafforzamento delle attività affidate dalla legge 4 maggio 1990, n. 107, alle organizzazioni di volontariato del sangue. 2. Per i compiti di cui alle lettere a), b), c), d), e) e g) del comma 1, il Ministero della sanità si avvale del supporto tecnico dell'Istituto superiore di sanità. Il Ministero della sanità può avvalersi, altresì, delle ricerche e delle indagini eventualmente espletate dall'Agenzia per i servizi sanitari regionali. 3. Il Ministero della sanità partecipa alla elaborazione delle normative dell'Unione europea in materia di sangue ed emoderivati curandone l'attuazione in ambito nazionale.

Note all'articolo

  • La Corte Costituzionale, con sentenza 27 ottobre - 4 novembre 1999, n. 420 (in G.U. 1ª s.s. 10/11/1999, n. 45), "Dichiara che non spetta allo Stato stabilire, con decreto del Ministro della sanita', in materia di raccolta del sangue ed emoderivati, vincoli, indirizzi o obblighi nei confronti delle regioni e province autonome, in sede di attuazione degli artt. 8, comma 4, e 11 della legge 4 maggio 1990, n. 107 e conseguentemente annulla il decreto del Ministro della sanita' 17 luglio 1997, n. 308, limitatamente agli artt. 1, 2, comma 1, lettere b), c), d), e) ed f), e all'art. 4, comma 2".

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urn:nir:ministero.sanita:decreto:1997-07-17;308#art-2

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