Art. 7

In vigore dal 15 ott 1997
1. Per quanto non espressamente disposto dal presente regolamento, resta ferma la disciplina stabilita dall'articolo 2372 del codice civile. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 26 giugno 1997 Il Ministro: Ciampi Visto, il Guardasigilli: Flick Registrato alla Corte dei conti il 17 settembre 1997 Registro n. 4 Tesoro, foglio n. 64
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