Art. 1
In vigore dal 2 ago 1997
IL MINISTRO DELLE FINANZE
Vista la legge 23 aprile 1959, n. 189, sull'ordinamento della Guardia di finanza;
Vista la legge 26 febbraio 1974, n. 45, recante norme per il reclutamento di ufficiali di complemento della Guardia di finanza in servizio di prima nomina;
Visto l'articolo 3, comma 223, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, che ha, tra l'altro, sostituito la lettera c), secondo comma, dell' della citata legge n. 45 del 1974, stabilendo che all'indicazione dei diplomi di laurea per la partecipazione al concorso per il reclutamento dei predetti ufficiali debba provvedere il Ministro delle finanze con proprio decreto;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere n. 1214 / 96 del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale in data 28 novembre 1996;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio, a norma del citato articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988 (nota n. 3-3231/U.C.L. del 23 aprile 1997);
Adotta il seguente regolamento:
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1. I diplomi di laurea da possedere per la partecipazione al concorso per il reclutamento degli ufficiali di complemento in servizio di prima nomina nella Guardia di finanza sono previsti, ai sensi della lettera c) del secondo comma dell' della legge 26 febbraio 1974, n. 45, come modificata dall'articolo 3, comma 223, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, nell'annesso elenco, che fa parte integrante del presente regolamento.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 26 giugno 1997
Il Ministro: Visco
Visto, il Guardasigilli: Flick
Registrato alla Corte dei conti l'11 luglio 1997
Registro n. 2 Finanze, foglio n. 176
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.finanze:decreto:1997-06-26;221#art-1