Art. 1

In vigore dal 2 ago 1997
IL MINISTRO DELLE FINANZE Visto l'articolo 9, comma 3, della legge 28 marzo 1968, n. 415, che prevede l'obbligo del contrassegno di Stato per alcune bevande alcoliche; Visto l'articolo 13, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, che prevede la possibilità di stabilire i prodotti da assoggettare al contrassegno fiscale, le caratteristiche e il prezzo dei contrassegni; Visto l'articolo 29, comma 4, del predetto testo unico che prevede la possibilità di modificare i casi di esclusione dall'obbligo della denuncia di deposito dei prodotti alcolici assoggettati ad accisa; Visto l'articolo 30, comma 3, del medesimo testo unico che prevede la possibilità di modificare i casi di esclusione dall'obbligo del documento di accompagnamento per la circolazione di tali prodotti; Attesa la necessità per alcune bevande di prevedere l'esclusione dall'obbligo del contrassegno e dai vincoli di deposito e circolazione sopraindicati; Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 5 giugno 1997; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri effettuata, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con nota n. 3 - 4639 / U.C.L. del 17 giugno 1997; Adotta il seguente regolamento: . 1. Sono escluse dall'obbligo dell'applicazione del contrassegno di Stato di cui all'articolo 9, comma 3, della legge 28 marzo 1968, n. 415, dall'obbligo della denuncia di deposito di cui all'articolo 29, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e dall'obbligo del documento di accompagnamento di cui all'articolo 30, comma 1, del predetto testo unico, le bevande alcoliche costituite da vini aromatizzati, liquori, acquaviti e alcole etilico, addizionati con acqua gassata semplice o di soda oppure con succhi di frutta, sciroppi, bevande analcoliche o altri prodotti alimentari, condizionate in recipienti contenenti quantità non superiori a 35 centilitri ed aventi titolo alcolometrico non superiore all'11 per cento in volume. Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 26 giugno 1997 Il Ministro: Visco Visto, il Guardasigilli: Flick Registrato alla Corte dei conti l'11 luglio 1997 Registro n. 2 Finanze, foglio n. 177
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