Art. 1

In vigore dal 23 lug 1997
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO di concerto con IL MINISTRO DELLA SANITÀ Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1982, n. 741 recante attuazione della direttiva 75/324/CEE relativa ai generatori aerosol; Visto l'articolo 7 del predetto decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1982, n. 741 che demanda ad un decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanare di concerto con il Ministro della sanità, l'adozione delle modifiche alle norme tecniche di cui all'allegato del decreto stesso per adeguarle alle misure adottate ai sensi degli articoli 6, 7 e 10 della direttiva 75/324/CEE; Vista la direttiva 94/1/CEE della Commissione, del 6 gennaio 1994, recante adeguamento tecnico della direttiva 75/324/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli aerosol; Udito il parere del Consiglio di Stato reso nell'adunanza generale del 23 gennaio 1997; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota n. 161803 dell'8 maggio 1997; Adotta il seguente regolamento: . 1. Il testo del punto 1.8 dell'allegato al decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1982, n. 741, è modificato come segue: "1.8. Componenti infiammabili. Per ''componenti infiammabilì' si intendono le sostanze e i preparati che rispondono ai criteri fissati per le categorie ''estremamente infiammabilì', ''facilmente infiammabilì' e ''infiammabilì' e che sono elencati nell'allegato VI della direttiva 67/548/CEE del Consiglio. Le proprietà infiammabili dei componenti contenuti nei recipienti sono determinate secondo i metodi specifici descritti nell'allegato V, parte A, della direttiva sopra citata". 2. Il punto 2.2 dell'allegato al decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1982, n. 741, è sostituito dai seguenti: "2.2. Etichettatura. 2.2.1. Fatte salve le disposizioni delle direttive relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi, in particolare per quanto concerne i pericoli per la salute e l'ambiente, su ogni generatore aerosol si dovranno apporre, in modo visibile, leggibile e indelebile, le seguenti indicazioni: a) Qualunque ne sia il contenuto: ''Recipiente sotto pressione. Proteggere contro i raggi solari e non esporre ad una temperatura superiore a 50 C. Non perforare nè bruciare neppure dopo l'usò'. b) Quando contiene componenti infiammabili ai sensi del paragrafo 1.8: il simbolo ed eventualmente, l'indicazione del pericolo di infiammabilità rappresentato dalle sostanze e dai preparati contenuti nel generatore aerosol, compreso il propellente, nonché il richiamo ai rischi specifici, attribuiti secondo i criteri di cui ai punti 2.2.3, 2.2.4 o 2.2.5 dell'allegato VI della direttiva 67/548/CEE e, per quanto riguarda il simbolo e l'indicazione di pericolo, alle disposizioni dell'allegato II della direttiva succitata. 2.3. Diciture particolari connesse all'impiego. Fatte salve le disposizioni delle direttive relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi, in particolare per quanto concerne i pericoli per la salute e/o l'ambiente, su ogni generatore aerosol si dovranno apporre, in modo visibile, leggibile e indelebile le seguenti indicazioni: a) Qualunque ne sia il contenuto: le ulteriori precauzioni d'impiego che informano i consumatori sui pericoli specifici del prodotto. b) Quando contenga componenti infiammabili, i consigli di prudenza: ''Non vaporizzare su una fiamma o su un corpo incandescentè'; ''Conservare al riparo da qualsiasi fonte combustione - Non fumarè'; ''Conservare fuori dalla portata dei bambinì'. 2.4. Quando il responsabile dell'immissione nel mercato dei generatori aerosol disponga di elementi giustificativi basati su risultati di prove o di analisi che dimostrino che tali generatori, sebbene contengano componenti infiammabili, non presentano alcun rischio di infiammabilità nelle condizioni normali o ragionevolmente prevedibili di impiego, può, sotto la propria responsabilità, astenersi dall'applicare le disposizioni dei punti 2.2.1 b) e 2.3 b). Egli tiene a disposizione una copia di tale documentazione. In tale caso la quantità percentuale dei componenti infiammabili contenuti nel generatore aerosol deve essere indicata in modo visibile, leggibile e indelebile sull'etichetta con la seguente dicitura: contiene X% in massa di componenti infiammabili". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 8 maggio 1997 Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato Bersani Il Ministro della sanità Bindi Visto, il Guardasigilli: Flick Registrato alla Corte dei conti il 30 giugno 1997 Registro n. 1 Industria, foglio n. 173
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