Art. 1
In vigore dal 23 lug 1997
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
di concerto con
IL MINISTRO DELLA SANITÀ
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1982, n. 741 recante attuazione della direttiva 75/324/CEE relativa ai generatori aerosol;
Visto l'articolo 7 del predetto decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1982, n. 741 che demanda ad un decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanare di concerto con il Ministro della sanità, l'adozione delle modifiche alle norme tecniche di cui all'allegato del decreto stesso per adeguarle alle misure adottate ai sensi degli articoli 6, 7 e 10 della direttiva 75/324/CEE;
Vista la direttiva 94/1/CEE della Commissione, del 6 gennaio 1994, recante adeguamento tecnico della direttiva 75/324/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli aerosol;
Udito il parere del Consiglio di Stato reso nell'adunanza generale del 23 gennaio 1997;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota n. 161803 dell'8 maggio 1997;
Adotta
il seguente regolamento:
.
1. Il testo del punto 1.8 dell'allegato al decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1982, n. 741, è modificato come segue:
"1.8. Componenti infiammabili.
Per ''componenti infiammabilì' si intendono le sostanze e i preparati che rispondono ai criteri fissati per le categorie ''estremamente infiammabilì', ''facilmente infiammabilì' e ''infiammabilì' e che sono elencati nell'allegato VI della direttiva 67/548/CEE del Consiglio.
Le proprietà infiammabili dei componenti contenuti nei recipienti sono determinate secondo i metodi specifici descritti nell'allegato V, parte A, della direttiva sopra citata".
2. Il punto 2.2 dell'allegato al decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1982, n. 741, è sostituito dai seguenti:
"2.2. Etichettatura.
2.2.1. Fatte salve le disposizioni delle direttive relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi, in particolare per quanto concerne i pericoli per la salute e l'ambiente, su ogni generatore aerosol si dovranno apporre, in modo visibile, leggibile e indelebile, le seguenti indicazioni:
a) Qualunque ne sia il contenuto: ''Recipiente sotto pressione.
Proteggere contro i raggi solari e non esporre ad una temperatura superiore a 50 C. Non perforare nè bruciare neppure dopo l'usò'.
b) Quando contiene componenti infiammabili ai sensi del paragrafo 1.8: il simbolo ed eventualmente, l'indicazione del pericolo di infiammabilità rappresentato dalle sostanze e dai preparati contenuti nel generatore aerosol, compreso il propellente, nonché il richiamo ai rischi specifici, attribuiti secondo i criteri di cui ai punti 2.2.3, 2.2.4 o 2.2.5 dell'allegato VI della direttiva 67/548/CEE e, per quanto riguarda il simbolo e l'indicazione di pericolo, alle disposizioni dell'allegato II della direttiva succitata.
2.3. Diciture particolari connesse all'impiego.
Fatte salve le disposizioni delle direttive relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi, in particolare per quanto concerne i pericoli per la salute e/o l'ambiente, su ogni generatore aerosol si dovranno apporre, in modo visibile, leggibile e indelebile le seguenti indicazioni:
a) Qualunque ne sia il contenuto: le ulteriori precauzioni d'impiego che informano i consumatori sui pericoli specifici del prodotto.
b) Quando contenga componenti infiammabili, i consigli di prudenza: ''Non vaporizzare su una fiamma o su un corpo incandescentè';
''Conservare al riparo da qualsiasi fonte combustione - Non fumarè';
''Conservare fuori dalla portata dei bambinì'.
2.4. Quando il responsabile dell'immissione nel mercato dei generatori aerosol disponga di elementi giustificativi basati su risultati di prove o di analisi che dimostrino che tali generatori, sebbene contengano componenti infiammabili, non presentano alcun rischio di infiammabilità nelle condizioni normali o ragionevolmente prevedibili di impiego, può, sotto la propria responsabilità, astenersi dall'applicare le disposizioni dei punti 2.2.1 b) e 2.3 b).
Egli tiene a disposizione una copia di tale documentazione. In tale caso la quantità percentuale dei componenti infiammabili contenuti nel generatore aerosol deve essere indicata in modo visibile, leggibile e indelebile sull'etichetta con la seguente dicitura: contiene X% in massa di componenti infiammabili".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 8 maggio 1997
Il Ministro dell'industria
del commercio e dell'artigianato Bersani
Il Ministro della sanità
Bindi
Visto, il Guardasigilli: Flick
Registrato alla Corte dei conti il 30 giugno 1997
Registro n. 1 Industria, foglio n. 173
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.industria.commercio.e.artigianato:decreto:1997-05-08;208#art-1