Art. 3

In vigore dal 18 apr 1997
1. Le disposizioni dell', comma 1, lettere C), punti 2, 3, 4, D) ed E) non si applicano agli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale legalmente prodotti o commercializzati in uno degli Stati membri dell'Unione europea e a quelli originari dei Paesi contraenti dell'accordo sullo spazio economico europeo. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 6 febbraio 1997 Il Ministro: Bindi Visto, il Guardasigilli: Flik Registrato alla Corte dei conti il 19 marzo 1997 Registro n. 1 Sanità, foglio n. 63
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urn:nir:ministero.sanita:decreto:1997-02-06;91#art-3

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