Art. 1

In vigore dal 17 apr 1997
IL MINISTRO DEL TESORO d'intesa con IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto del Ministro del tesoro 31 gennaio 1973 e successive modificazioni ed integrazioni, con il quale è stato provveduto alla strutturazione degli uffici in cui si compone la Ragioneria generale dello Stato; Vista la legge 7 agosto 1985, n. 427 e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 e in particolare l'articolo 17, comma 3; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479 ed in particolare l'articolo 6; Considerato che si rende necessario, in conseguenza delle accresciute esigenze funzionali ed operative della Ragioneria generale dello Stato, procedere alla assegnazione di due divisioni all'Ispettorato generale del bilancio e all'Ispettorato generale per l'amministrazione del fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie e di una ulteriore divisione alla Ragioneria centrale presso il Ministero di grazia e giustizia, nonché di procedere alla rideterminazione delle funzioni espletate dai precitati uffici; Considerato altresì che l'assegnazione delle sopraindicate divisioni non comporta l'istituzione di nuovi uffici di livello dirigenziale bensì mera ridistribuzionedi funzioni preesistenti, come risulta inoltre dalla tabella D allegata al decreto ministeriale 22 giugno 1995, mediante sostituzione delle strutture organizzative non più operanti per effetto dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 479 del 1994 che peraltro ha lasciato integre le dotazioni organiche dell'amministrazione; Vista la nota in data 16 ottobre 1995, n. U.O.P.A./ 15799/19691/7.519, con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica ha manifestato il proprio avviso, in ordine alla suindicata proposta; Udito il parere favorevole del Consiglio di Stato, espresso nella adunanza generale del 19 dicembre 1996; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata in data 23 gennaio 1997; Sulla proposta del Ragioniere generale dello Stato; Emana il seguente regolamento: . 1. L'Ispettorato generale del bilancio si articola nelle seguenti divisioni e nei seguenti servizi ed uffici: 1.1. Divisione I: Affari concernenti il personale dell'Ispettorato generale; coordinamento dei servizi. 1.2. Divisione II: Predisposizione della relazione al bilancio di previsione annuale e pluriennale dello Stato; elaborazione di relazioni e pubblicazioni sul bilancio dello Stato; predisposizione ed elaborazione del Documento di programmazione economico-finanziaria, della relazione generale sulla situazione economica del Paese e della relazione previsionale e programmatica; analisi dei flussi mensili dei pagamenti di bilancio; elaborazione ed aggiornamento dello schema di copertura della legge finanziaria; predisposizione della relazione sul provvedimento di assestamento; predisposizione ed elaborazione delle stime dei pagamenti del bilancio dello Stato. 1.3. Divisione III: Organizzazione delle attività informatiche dell'Ispettorato generale per la elaborazione, la produzione, la stampa e la distribuzione dei documenti contabili; gestione del sistema dipartimentale e delle sue interconnessioni interne ed esterne; gestione ed organizzazione dei lavori attinenti il rendiconto generale dello Stato ed elaborazione della relativa nota preliminare; elaborazione delle situazioni mensili di bilancio per il conto riassuntivo del tesoro. 1.4. Divisione IV: Analisi, valutazioni ed attività di raccordo con le Amministrazioni degli affari esteri, dell'interno, dei lavori pubblici e della difesa, nonché dell'Istituto agronomico per l'oltremare e del Fondo edifici di culto ai fini dell'elaborazione e predisposizione dei relativi stati di previsione della spesa e dell'entrata, del provvedimento di assestamento, delle variazioni di bilancio e dei conti consuntivi. Esame e pareri da formulare sui provvedimenti di spesa riguardanti le medesime amministrazioni, nonché verifica delle relazioni tecniche e delle coperture finanziarie dei provvedimenti stessi. Attuazione dei relativi effetti finanziari. Nell'ambito della divisione, inoltre, è operante la Segreteria speciale N.A.T.O. chiamata a curare la trattazione di rapporti aventi natura riservata. 1.5. Divisione V: Elaborazione del conto generale del patrimonio dello Stato ed esame dei rendiconti patrimoniali delle Aziende autonome; esame dei relativi provvedimenti ed atti. Reiscrizione in bilancio dei residui passivi perenti agli effetti amministrativi. 1.6. Divisione VI: Analisi, valutazioni ed attività di raccordo con l'Amministrazione delle finanze, ai fini della elaborazione e predisposizione dello stato di previsione dell'entrata, delle relative variazioni di bilancio e del conto consuntivo; esame e valutazione dei provvedimenti ed atti concernenti l'ordinamento delle entrate dello Stato; statistiche finanziarie in materia di entrate dello Stato; predisposizione della parte afferente alle entrate dei documenti di finanza pubblica (relazioni trimestrali di cassa, relazione generale sulla situazione economica del Paese, relazione previsionale e programmatica, documento di programmazione economico-finanziaria); monitoraggio ed analisi dei flussi di entrata. 1.7. Divisione VII: Analisi, valutazioni ed attività di raccordo con i Ministeri delle finanze, della sanità e per i beni culturali ed ambientali, nonché con l'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ai fini della elaborazione e predisposizione dei relativi stati di previsione della spesa e dell'entrata, del provvedimento di assestamento, delle variazioni di bilancio e dei conti consuntivi. Esame e pareri da formulare sui provvedimenti di spesa riguardanti le medesime amministrazioni, nonché verifica delle relazioni tecniche e delle coperture finanziarie dei provvedimenti stessi. Attuazione dei relativi effetti finanziari. 1.8. Divisione VIII: Analisi, valutazioni ed attività di raccordo con la Presidenza del Consiglio dei Ministri e con i Ministeri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica ai fini della elaborazione e predisposizione dei relativi stati di previsione della spesa, del provvedimento di assestamento, delle variazioni di bilancio e dei conti consuntivi. Esame e pareri da formulare sui provvedimenti di spesa riguardanti le medesime amministrazioni, nonché verifica delle relazioni tecniche e delle coperture finanziarie dei provvedimenti stessi. Attuazione dei relativi effetti finanziari. Analisi e valutazioni dei problemi inerenti all'andamento del debito pubblico e dei relativi oneri, nei loro riflessi sul fabbisogno del settore statale ai fini dell'impostazione delle relative previsioni di bilancio. Attività di raccolta dati, valutazione e coordinamento, inerente alla ripartizione, da attuare con decreti di variazioni di bilancio, dei fondi di riserva. 1.9. Divisione IX: Analisi, valutazioni ed attività di raccordo con i Ministeri dei trasporti e della navigazione; delle risorse agricole, alimentari e forestali; dell'industria, del commercio e dell'artigianato; del commercio con l'estero; delle poste e delle telecomunicazioni, nonché con le Amministrazioni autonomefacenti capo a detti Ministeri, ai fini della elaborazione e predisposizione dei relativi stati di previsione della spesa e dell'entrata, del provvedimento di assestamento, delle variazioni di bilancio e dei conti consuntivi. Esame e pareri da formulare sui provvedimenti di spesa riguardanti le medesime amministrazioni, nonché verifica delle relazioni tecniche e delle coperture finanziarie dei provvedimenti stessi. Attuazione dei relativi effetti finanziari. 1.10. Divisione X: Analisi, valutazioni ed attività di raccordo con i Ministeri di grazia e giustizia; della pubblica istruzione; del lavoro e della previdenza sociale; dell'ambiente; dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica nonché con le amministrazioni autonome facenti capo a detti Ministeri, ai fini della elaborazione e predisposizione dei relativi stati di previsione della spesa e dell'entrata, del provvedimento di assestamento, delle variazioni di bilancio e dei conti consuntivi. Esame e pareri da formulare sui provvedimenti di spesa riguardanti le medesime amministrazioni, nonché verifica delle relazioni tecniche e delle coperture finanziarie dei provvedimenti stessi. Attuazione dei relativi effetti finanziari. 1.11. Divisione XI: Definizione di metodologie e di tecniche di rilevazione dei costi dei servizi e degli uffici delle Amministrazioni dello Stato. Acquisizione e valutazione degli elementi di costo e di spesa e dei rendimenti. Predisposizione del bilancio per centri di costo e dei relativi aggiornamenti e del relativo rendiconto. Identificazione di indicatori di economicità, efficacia ed efficienza. Analisi costi-risultati e obiettivi-risultati. 1.12. Divisione XII: Ricerche, studi, elaborazioni e documentazioni sul bilancio dello Stato, anche per gli organismi internazionali. Analisi delle politiche di bilancio per il processo di convergenza macroeconomica europea. Rapporti con gli organismi internazionali. Predisposizione del bilancio sperimentale dello Stato è dei relativi aggiornamenti. Evoluzione normativa dei bilanci pubblici, connesse applicazioni e rapporti parlamentari. 2. Fanno, inoltre, parte dell'Ispettorato generale del bilancio: 2.1. Il servizio coordinamento bilanci, cui è preposto un dirigente superiore con funzione di capo servizio, con compiti di collaborazione diretta con l'ispettore generale capo per le operazioni connesse: a) al coordinamento dell'attività relativa agli stati di previsione dell'entrata e delle spese del bilancio dello Stato ai fini della predisposizione e delle previsioni annuali e pluriennali, del rendiconto, dei provvedimenti di assestamento, degli atti amministrativi di variazioni di bilancio, delle note di variazioni; b) all'aggiornamento della legislazione vigente per la predisposizione della legge finanziaria; c) al coordinamento delle attività connesse ai rapporti con la Corte dei conti sul controllo preventivo di legittimità dei decreti di variazioni al bilancio. 2.2. Il servizio coordinamento dell'attività prelegislativa, cui è preposto un dirigente superiore con funzione di capo servizio, con compiti di collaborazione diretta con l'ispettore generale capo per le operazioni connesse: a) al coordinamento dell'attività dell'Ispettorato generale in ordine alla predisposizione del disegno di legge di bilancio, del disegno di legge finanziaria e dei provvedimenti collegati; b) al coordinamento dell'esame, in fase prelegislativa, delle iniziative, elaborate dal Parlamento e dalle amministrazioni centrali interessate, nei vari settori dell'intervento dello Stato nonché della verifica delle relazioni tecniche, riscontro delle coperture finanziarie delle iniziative medesime; c) alle attività relative alla predisposizione e gestione dei fondi speciali per provvedimenti legislativi in corso. 2.3. L'ufficio finanza pubblica, affidato a un dirigente superiore con funzione di consigliere ministeriale aggiunto con compiti di collaborazione diretta con l'ispettore generale capo per le operazioni connesse: a) al coordinamento della relazione previsionale e programmatica, della relazione generale sulla situazione economica del Paese, del documento di programmazione economico-finanziaria e delle relazioni trimestrali di cassa; b) all'attività di monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica; c) all'analisi delle proposte per il perseguimento degli obiettivi di convergenza comunitaria; d) ai rapporti con il Parlamento e con gli organismi internazionali (CEE, OCSE, FMI) in materia di finanza pubblica.
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