Art. 2
In vigore dal 8 giu 1997
1. Il diploma universitario di terapista occupazionale, conseguito ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, abilita all'esercizio della professione.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 17 gennaio 1997
Il Ministro: Bindi Visto, il Guardasigilli: Flick
Registrato alla Corte dei conti il 13 maggio 1997
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 229
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