Art. 2
Valutazioni delle perdite
In vigore dal 3 mag 1997
1. Le procedure di valutazione delle perdite di cui al presente regolamento sono finalizzate alla formulazione di "bilanci idrici nelle reti e negli impianti", sia nel loro complesso, sia in parte di essi, mediante la compiuta conoscenza dei volumi immessi nel sistema in un prefissato arco temporale e di quelli in uscita. Detti bilanci si fondano su misurazioni di portate, o su stime per quelle non misurabili, integrati in un determinato tempo di osservazione. La stima delle portate non misurabili è effettuata con livelli di attendibilità progressivamente crescenti, mediante l'attuazione, anche con gradualità, di opportuni adeguamenti strutturali dei sistemi di acquedotto e fognature esistenti, al fine di rendere il più possibile obiettivo e certo il metodo di controllo dei volumi in entrata e in uscita. Per gli impianti da realizzare alla data di entrata in vigore del presente regolamento, tale esigenza è tenuta presente in sede di progettazione della conformazione strutturale e della disposizione di apparecchiature, anche nel rispetto delle prescrizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236.
2. In via transitoria il gestore è tenuto comunque ad effettuare una stima delle perdite, qualora non siano misurabili, anche basate su opportuni sistemi periodici di lettura e fatturazione.
3. La conoscenza dei volumi che concorrono alla formazione dei bilanci idrici è quanto più possibile disaggregata per componenti e per zone, al fine di rendere più puntuale la conoscenza dell'entità e della distribuzione delle perdite, anche attraverso la determinazione di appropriati indici di funzionalità e di disservizio.
4. In dipendenza dell'esito dei bilanci, il gestore procederà ad una appropriata e specifica "campagna di ricerca delle perdite" per provvedere alle necessarie riparazioni; le indicazioni per la esecuzione del relativo piano di interventi sono contenute nella convenzione tra gli enti locali di cui all'articolo 9 della legge n. 36/1994 ed i soggetti gestori.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.lavori.pubblici:decreto:1997-01-08;99#art-2