Art. 1
Oggetto ed ambito d'applicazione
In vigore dal 3 mag 1997
IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
Visto l'articolo 5, comma 2, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, recante disposizioni in materia di risorse idriche, che attribuisce al Ministero dei lavori pubblici il compito di definire, mediante apposito regolamento, i criteri ed il metodo in base ai quali valutare le perdite degli acquedotti e delle fognature;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri";
Visto il voto n. 585/94 espresso dall'assemblea generale del Consiglio superiore dei lavori pubblici, nella adunanza del 23 giugno 1995;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 22 febbraio 1996, n. 25/96;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988 (nota n. 1032 dell'8 gennaio 1997);
Adotta
il seguente regolamento:
.
Oggetto ed ambito d'applicazione
1. Il presente regolamento, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 5, comma 2, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, definisce nell'allegato, costituente parte integrante dello stesso, i criteri ed il metodo in base ai quali sono valutate le perdite degli aquedotti e delle fognature. Esso indica, altresì, la guida per la effettuazione delle rilevazioni e l'organizzazione del relativo sistema di monitoraggio nonché le regole per la stesura dei rapporti di cui all' che, entro il mese di febbraio di ciascun anno, il gestore tramette al Ministero dei lavori pubblici - Osservatorio dei servizi idrici.
2. Il presente regolamento si applica a tutti gli impianti di acquedotto. Esso si applica altresì alle fognature, intese come impianti di smaltimento dei reflui derivanti dall'uso di acque distribuite da acquedotti, con esclusione delle fognature bianche; si applica inoltre a tutte le fognature nere degli impianti a sistema separato e a quelle miste in quanto destinate allo smaltimento delle acque nere, anche se alimentate da risorse idriche di cui l'utente si approvvigioni autonomamente.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.lavori.pubblici:decreto:1997-01-08;99#art-1