Art. 1
Estrazioni del lotto
In vigore dal 11 feb 1997
IL MINISTRO DELLE FINANZE
Vista la legge 2 agosto 1982, n. 528, sull'ordinamento del gioco del lotto, come modificata dalla legge 19 aprile 1990, n. 85;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1990, n. 303, con il quale è stato emanato il regolamento di applicazione ed esecuzione delle leggi sopracitate;
Ritenuto che l'articolo 3 della legge 19 aprile 1990, n. 85, che ha sostituito l'articolo 7 della legge 2 agosto 1982, n. 528, prevede, al comma 2, che con decreto del Ministro delle finanze possono essere stabilite, fra l'altro, altre forme di estrazione, nonché i relativi criteri e modalità;
Ritenuto che ricorre l'opportunità di effettuare ulteriori estrazioni settimanali, oltre quella prevista dal comma 1 della citata norma, e ciò al fine di incrementare le entrate erariali;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 28 novembre 1996;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri effettuata con nota n. 3-7830 del 24 dicembre 1996;
A D O T T A
il seguente regolamento:
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Estrazioni del lotto
1. Le estrazioni del lotto possono essere effettuate più volte per settimana.
2. I giorni delle estrazioni sono stabiliti con il decreto previsto dall'articolo 8, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1990, n. 303.
Storico versioni
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