Art. 5

In vigore dal 9 dic 1997
1. Al termine dei corsi di aggiornamento gli allievi sostengono un colloquio conclusivo innanzi ad una commissione giudicatrice costituita dal direttore del corso, con funzione di presidente, da due docenti, da un rappresentante del Ministero della sanità e dal comandante del porto competente per territorio o da un suo delegato. 2. Al candidato che abbia superato, con esito positivo, il colloquio conclusivo verrà rilasciato un attestato firmato dal direttore del corso e dal rappresentante del Ministero della sanità, comprovante il superamento del corso stesso. 3. Del conseguimento dell'attestato viene fatta annotazione sul libretto di navigazione dell'interessato.
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