Art. 1

In vigore dal 28 gen 1997
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO DI CONCERTO CON LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLO SPETTACOLO Visto l'art. 9, comma 4, del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito con modificazioni dalla legge 1 marzo 1994, n. 153; Vista la legge 11 giugno 1971, n. 426, recante norme sulla disciplina del commercio; Visto il decreto ministeriale 4 agosto 1988, n. 375, recante norme di esecuzione della legge 11 giugno 1971, n. 426, sulla disciplina di commercio; Vista la legge 25 agosto 1991, n. 287, recante norme sull'insediamento e sull'attività dei pubblici esecizi; Udito il parere n. 1523/95 del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 22 febbraio 1996; Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Vista la comunicazione fatta alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota 4 aprile 1996, n. 380601; A D O T T A il seguente regolamento: . 1. A parziale modifica di quanto previsto nell'articolo 53, comma 7, del decreto ministeriale 4 agosto 1988, n. 375, nelle sale cinematografiche possono essere venduti o somministrati, durante lo svolgimento dello spettacolo, i seguenti prodotti: a) stampe, libri ed altre pubblicazioni realizzate con procedimenti tipografici o di altro genere, audiovisivi compresi, concernenti opere cinematografiche ed il cinema in generale; b) articoli di vestiario, giocattoli ed altri oggetti promozionali strettamente attinenti al film proiettato o a film di recente o prossima proiezione e posti in vendita per promuoverne la visione; c) dolciumi, compresi i generi di pasticceria e gelateria; frutta secca; cereali soffiati; prodotti derivati da sfarinati, diversi dal pane e dalle paste alimentari; pastigliaggi; d) bevande. 2. La vendita di prodotti e la somministrazione di alimenti e bevande possono essere effettuate esclusivamente in favore degli spettatori. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 30 ottobre 1996 Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato BERSANI Il Ministro delegato dello spettacolo VELTRONI Visto, il Guardasigilli: FLICK Registrato alla Corte dei conti il 17 dicembre 1996 Registro n. 1 Industria, foglio n. 200 AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il testo dell'art. 9, comma 4, del D.L. 14 gennaio 1994, n. 26, (Interventi urgenti in favore del cinema), convertito con modificazioni, dalla legge 1 marzo 1994, n. 153, è il seguente: "L'autorizzazione per l'attività di esercizio cinematografico costituisce titolo per il rilascio dell'autorizzazione alla vendita di beni e alla prestazione di servizi, stabiliti con decreto da emanare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente articolo, dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con l'autorità competente in materia di spettacolo, ed è comprensiva dell'autorizzazione ad effettuare spettacoli di arte varia su pedana". - Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, concernente "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri", è il seguente: "Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione". Nota all': - Il testo dell'art. 53, comma 7, del D.M. 4 agosto 1988, n. 375, è il seguente: "Ai fini dell'applicazione dell'articolo 34 della legge, la disposizione di cui al comma 6 si applica anche per la vendita dei prodotti effettuata all'interno di strutture ricettive a favore dei soli alloggiati, fatti salvi l'art. 8, comma 3, e l'art. 28 del presente decreto; per la vendita dei prodotti, compresi gli accessori e i prezzi di ricambio per automotoveicoli,effettuata nelle aree di servizio lungo le autostrade sottoposte a pedaggio a favore dei soli utenti; per la vendita effettuata all'interno delle stazioni ferroviarie ed aereoportuali a favore dei soli utenti; per la vendita effettuata nei cinema e nei teatri, durante lo svolgimento dello spettacolo, limitatamente a stampe, libri e riproduzioni audiovisive strettamente attinenti allo spettacolo stesso e a favore dei soli spettatori".
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