Art. 6
Integrazioni, modificazioni e pubblicità del presente regolamento
In vigore dal 12 dic 1996
Integrazioni, modificazioni e pubblicità
del presente regolamento
1. Almeno ogni due anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, l'Amministrazione finanziaria verifica la congruità delle categorie di documenti sottratte all'accesso individuate dagli articoli precedenti nonché lo stato di attuazione della normativa emanata e apporta le integrazioni e le modificazioni ritenute necessarie.
2. Le modifiche e le integrazioni ritenute necessarie a seguito della verifica di cui al comma 1, sono adottate con le medesime modalità e forme del presente regolamento.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 29 ottobre 1996
Il Ministro: VISCO Visto, il Guardasigilli: FLICK
Registrato alla Corte dei conti il 15 novembre 1996
Registro n. 3 Finanze, foglio n. 114
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.finanze:decreto:1996-10-29;603#art-6