Art. 1

In vigore dal 7 gen 1997
IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; Vista la legge 17 febbraio 1992, n. 206; Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, di attuazione della direttiva CEE n. 84/253, ed in particolare l'articolo 4; Visto l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400; Vista la legge 8 dicembre 1956, n. 1378; Visto il regolamento sugli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni approvato con decreto ministeriale 9 settembre 1957, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 271 del 2 novembre 1957; Considerata la necessità di procedere ad una modifica degli articoli 8 e 22 del suddetto regolamento; Udito il parere del Consiglio universitario nazionale espresso nella seduta del 15 giugno 1994; Udito il parere del Consiglio universitario nazionale dell'ordine dei dottori commercialisti; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 21 marzo 1996; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988 (nota n. 1684/III.6/96 del 17 luglio 1996); A D O T T A il seguente regolamento: . 1. L'articolo 8, lettera A), del regolamento sugli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni approvato con decreto ministeriale 9 settembre 1957, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 271 del 2 novembre 1957, è così ulteriormente modificato: A) Per gli esami di abilitazione all'esercizio della professione di dottore commercialista ciascuna commissione è composta dal presidente e da quattro membri da scegliere tra quattro terne formate da persone appartenenti alle seguenti categorie: a) professori universitari ordinari, straordinari, associati, fuori ruolo ed a riposo; b) magistrati ordinari con qualifica e funzioni non inferiori a quelle di consigliere di corte d'appello; c) direttori regionali delle entrate del Ministero delle finanze; d) direttori di ragioneria provinciale del Ministero del tesoro; e) dirigenti amministrativi di complessi industriali, bancari e commerciali che abbiano almeno duecento dipendenti; f) professionisti iscritti nell'albo dei dottori commercialisti con non meno di dieci anni di esercizio professionale. 2. Almeno una di dette terne dovrà essere composta da professori universitari di ruolo, fuori ruolo od a riposo ed un'altra da persone appartenenti alle categorie b), c) e d). AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.universita.e.ricerca.scientifica.e.tecnologica:decreto:1996-10-24;654#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo