Art. 1
Tabelle merceologiche per rivendite di generi di monopolio e distributori di carburante
In vigore dal 14 nov 1996
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
Vista la legge 11 giugno 1971, n. 426, concernente la "Disciplina del commercio";
Visti, in particolare, gli articoli 37 e 41 della legge
11 giugno 1971, n. 426, che demandano al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato la determinazione delle tabelle merceologiche e l'emanazione delle norme di esecuzione;
Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Considerata la opportunità di apportare alcune modificazioni al decreto ministeriale 4 agosto 1988, n. 375, concernente le norme di esecuzione della legge 11 giugno 1971, n. 426;
Sentito il parere delle organizzazioni nazionali del commercio, della cooperazione e del turismo;
Udito il parere n. 727/96 del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 4 luglio 1996;
Vista la comunicazione fatta alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota n. 381403 dell'8 agosto 1996;
A D O T T A
il seguente regolamento:
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Tabelle merceologiche per rivendite di generi di monopolio
e distributori di carburante
1. Le tabelle merceologiche per i titolari di rivendite di generi di monopolio e di titolari di impianti di distribuzione automatica di carburanti, istituite dall'art. 56, comma 9, del decreto ministeriale 4 agosto 1988, n. 375, e contenute nell'allegato 9 di tale decreto, sono sostituite da quelle contenute nell'allegato 1 al presente regolamento.
2. Coloro che all'atto dell'entrata in vigore del presente regolamento sono titolari delle vecchie tabelle di cui al comma 1 hanno titolo a che l'iscrizione e l'autorizzazione siano modificate d'ufficio in relazione alle nuove tabelle previste.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.industria.commercio.e.artigianato:decreto:1996-09-17;561#art-1