Art. 1
In vigore dal 25 dic 1996
IL MINISTRO DELLA SANITÀ
Visto il decreto 24 febbraio 1988, n. 106, concernente l'autorizzazione alla produzione, importazione e commercio di farina di soia ristrutturata, di proteine di soia concentrate e ristrutturate e di proteine di soia isolate ristrutturate;
Visto il decreto ministeriale 13 luglio 1989, n. 270, concernente il regolamento per l'impiego di caseinati alimentari e di maltodestrine e di proteine di soia isolate nella produzione di carni preparate comunque conservate;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537, concernente attuazione della direttiva 92/5/CEE relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di prodotti a base di carne;
Vista la richiesta dell'Unione importatori esportatori commissionari grossisti ingrassatori macellatori spedizionieri carni bestiame prodotti derivati (Uniceb);
Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modifiche, ed in particolare l'articolo 7;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il parere favorevole del Consiglio superiore di sanità espresso in data 17 gennaio 1996;
Udito il parere reso dal Consiglio di Stato nell'adunanza generale del 25 luglio 1996;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
A D O T T A
il seguente regolamento:
.
Il comma 2 dell'articolo 6 del decreto ministeriale 13 luglio 1989, n. 270, è sostituito dal seguente:
" 2. Il comma 4 dell'articolo 6 del decreto ministeriale 24 febbraio 1988, n. 106, è sostituito dal seguente:
'4. L'aggiunta di caseinati alimentari di sodio e di potassio, e di maltodestrine, quali sciroppo di glucosio, è vietata per i seguenti alimenti:
a) insaccati crudi, freschi o stagionati;
b) carni in pezzi crude, salate, affumicate o stagionate;
c) preparazioni di sole carni crudè".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 12 settembre 1996
Il Ministro: BINDI Visto, il Guardasigilli: FLICK
Registrato alla Corte dei conti il 26 novembre 1996
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 342
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.sanita:decreto:1996-09-12;620#art-1