Art. 2
In vigore dal 2 nov 1996
1. Ai fini del necessario rapporto di trasparenza con le aziende produttrici di medicinali, il dirigente generale da preporre al Dipartimento per la valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza non deve:
a) aver rivestito, nel decennio precedente, la qualifica di dirigente, di funzionario o di componente di organo societario di industria farmaceutica ed affine;
b) avere intrattenuto, nel decennio precedente, rapporti di consulenza o di collaborazione con industrie farmaceutiche ed affini nonché aver partecipato alla progettazione, allo studio ed allo sviluppo di medicinali ed altri prodotti chimici usati in medicina;
c) avere interessi finanziari nel capitale di industrie farmaceutiche ed affini e loro consociate;
d) avere il coniuge o un parente in primo grado che rientra nei casi di cui alle lettere a) e c).
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 27 agosto 1996
Il Ministro: BINDI Visto, il Guardasigilli: FLICK
Registrato alla Corte dei conti l'11 ottobre 1996
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 295
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Prourn:nir:ministero.sanita:decreto:1996-08-27;530#art-2