Art. 1
In vigore dal 2 nov 1996
IL MINISTRO DELLA SANITÀ
Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, concernente il riordinamento del Ministero della sanità ed il decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 1994, n. 196, relativo al regolamento per il riordinamento del Ministero della sanità;
Visto l'art. 28, comma 2, della legge 6 febbraio 1996, n. 52, che, nell'istituire, presso il Ministero della sanità, il Dipartimento per la valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza, prevede che il responsabile del Dipartimento deve rispondere a requisiti tecnici e scientifici, stabiliti con regolamento da emanare a cura del Ministro della sanità in conformità a quelli richiesti a livello internazionale tra i quali siano ricompresi rapporti di trasparenza con le aziende produttrici;
Ritenuto di fare riferimento, per la definizione degli anzidetti requisiti tecnici e scientifici, a quanto stabilito dall'Agenzia europea di valutazione dei medicinali nel bando relativo alle prime assunzioni dei quadri da effettuarsi presso la medesima (Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. 171/A del 24 giugno 1994) nonché di individuare, per ciò che riguarda i rapporti di trasparenza con le aziende produttrici, specifici criteri anche con riferimento a quelli a suo tempo adottati dalla Commissione unica del farmaco;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche e integrazioni e, in particolare, l'art. 19;
Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, reso nell'adunanza generale del 25 luglio 1996;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, effettuata con nota n. 100/55.7/5944 del 27 agosto 1996;
A D O T T A
il seguente regolamento:
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1. Al Dipartimento per la valutazione dei medicinali e per la farmacovigilanza, istituito presso il Ministero della sanità ai sensi dell'art. 28, comma 2, della legge 6 febbraio 1996, n. 52, è preposto un dirigente generale in possesso dei seguenti requisiti tecnici e scientifici:
a) diploma di laurea in biologia, o in farmacia, o in chimica o in chimica e tecnologie farmaceutiche o in medicina e chirurgia;
b) qualificazione scientifica, comprovata da pubblicazioni scientifiche su riviste internazionali, preferibilmente in lingua inglese o in altra lingua straniera comunitaria, nei settori di anestesiologia, batteriologia, biochimica, biofisica, biotecnologia, ematologia, enzimologia, epidemiologia, farmacologia, genetica, igiene, microbiologia, oncologia, parassitologia, radiobiologia, radioprotezione, tossicologia, virologia e ogni altra specialità biomedica;
c) esperienza di lavoro, pubblico o privato, per un periodo di almeno dodici anni, dei quali non meno di cinque in posizione dirigenziale in uno dei settori di cui alla lettera b), fermo restando quanto previsto dal successivo .
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.sanita:decreto:1996-08-27;530#art-1