Art. 3

Struttura del SECIN

In vigore dal 26 ott 1996
1. Alla direzione del SECIN è preposto un collegio di tre membri, nominato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, composto da un magistrato delle giurisdizioni superiori, amministrativo o contabile, o da un cxfgv avvocato dello Stato, che ne assume la presidenza, e da due dirigenti generali, in via prioritaria non preposti a direzioni generali, appartenenti ai ruoli del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. I dirigenti generali, ove al momento della nomina siano fuori ruolo, permangono in tale posizione. La nomina a componente del collegio non comporta, in ogni caso, la collocazione fuori ruolo. 2. Il decreto di nomina determina le spese di funzionamento del collegio, che non possono comportare, complessivamente, oneri aggiuntivi per l'amministrazione, fatta esclusione di quelli connessi al trattamento di missione eventualmente dovuto. 3. Al SECIN sono assegnati, nell'ambito delle vigenti dotazioni organiche, sei dirigenti e personale delle varie qualifiche funzionali fino ad un massimo di cinquanta unità. 4. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su proposta del presidente del collegio, si provvede alla individuazione, anche sulla base dei titoli di studio e di servizio posseduti, del personale da assegnare al SECIN. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 8 agosto 1996 Il Ministro: TREU Visto, il Guardasigilli: FLICK Registrato alla Corte dei conti il 24 settembre 1996 Registro n. 1 Lavoro, foglio n. 266
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