Art. 1

In vigore dal 15 apr 2021
IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI Visti gli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352; Visto l'art 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il decreto-legge 1 dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71; Riconosciuta la necessità di determinare i casi di esclusione del diritto di accesso per i provvedimenti amministrativi formati dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni; Sentita la commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, di cui all'art. 27 della legge 7 agosto 1990, n. 241; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 9 novembre 1995; Vista la comunicazione effettuata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con lettera GM/96868/4205 DL/CR del 3 aprile 1996, ai sensi del citato art. 17 della legge n. 400/1988; A D O T T A il seguente regolamento: 1. Sono sottratte al diritto di accesso, in relazione all'esigenza di salvaguardare la sicurezza, la difesa nazionale e le relazioni internazionali, le seguenti categorie di documenti formati dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni o comunque rientranti nella sua disponibilità: a) accordi internazionali in preparazione; b) atti riferibili ad accordi internazionali, classificati dagli accordi stessi come "riservati"; c) atti relativi alla concessione del nulla osta di segretezza; d) piani per la gestione e per la protezione di impianti di telecomunicazioni in situazioni di crisi e di guerra; e) atti relativi alla messa a disposizione da parte dei concessionari di servizi di telecomunicazioni ad uso pubblico di circuiti per la difesa e per la protezione dello Stato; f) contratti soggetti a classifica di segretezza per la protezione e per la sicurezza dello Stato; g) piani di utilizzo del personale per esigenze della difesa dello Stato; h) piani concernenti l'assegnazione di radiofrequenze per la difesa e per la protezione dello Stato; i) atti relativi alla dislocazione di cavi sottomarini per telecomunicazioni e di impianti in ponte radio, ove riguardino la difesa e la protezione dello Stato, fatte salve in ogni caso le ulteriori ipotesi di esclusione previste da norme vigenti; i-bis) documenti relativi alle procedure ed alle metodologie di test di hardware e software definiti, disposti, imposti o comunque impiegati, direttamente o indirettamente, dal Centro di valutazione e certificazione nazionale (CVCN), di cui all', comma 6, lettera a), del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, per le finalità stabilite dall' dello stesso decreto-legge.

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Pro

urn:nir:ministero.poste.e.telecomunicazioni:decreto:1996-04-10;296#art-1

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