Art. 1
In vigore dal 15 apr 2021
IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI
Visti gli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352;
Visto l'art 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto-legge 1 dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71;
Riconosciuta la necessità di determinare i casi di esclusione del diritto di accesso per i provvedimenti amministrativi formati dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;
Sentita la commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, di cui all'art. 27 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 9 novembre 1995;
Vista la comunicazione effettuata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con lettera GM/96868/4205 DL/CR del 3 aprile 1996, ai sensi del citato art. 17 della legge n. 400/1988;
A D O T T A
il seguente regolamento:
1. Sono sottratte al diritto di accesso, in relazione all'esigenza di salvaguardare la sicurezza, la difesa nazionale e le relazioni internazionali, le seguenti categorie di documenti formati dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni o comunque rientranti nella sua disponibilità:
a) accordi internazionali in preparazione;
b) atti riferibili ad accordi internazionali, classificati dagli accordi stessi come "riservati";
c) atti relativi alla concessione del nulla osta di segretezza;
d) piani per la gestione e per la protezione di impianti di telecomunicazioni in situazioni di crisi e di guerra;
e) atti relativi alla messa a disposizione da parte dei concessionari di servizi di telecomunicazioni ad uso pubblico di circuiti per la difesa e per la protezione dello Stato;
f) contratti soggetti a classifica di segretezza per la protezione e per la sicurezza dello Stato;
g) piani di utilizzo del personale per esigenze della difesa dello Stato;
h) piani concernenti l'assegnazione di radiofrequenze per la difesa e per la protezione dello Stato;
i) atti relativi alla dislocazione di cavi sottomarini per telecomunicazioni e di impianti in ponte radio, ove riguardino la difesa e la protezione dello Stato, fatte salve in ogni caso le ulteriori ipotesi di esclusione previste da norme vigenti;
i-bis) documenti relativi alle procedure ed alle metodologie di test di hardware e software definiti, disposti, imposti o comunque impiegati, direttamente o indirettamente, dal Centro di valutazione e certificazione nazionale (CVCN), di cui all', comma 6, lettera a), del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, per le finalità stabilite dall' dello stesso decreto-legge.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.poste.e.telecomunicazioni:decreto:1996-04-10;296#art-1