Art. 4
Entrata in vigore
In vigore dal 8 mag 1996
1. Il presente regolamento entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 27 marzo 1996
Il Ministro: TREU Visto, il Guardasigilli: CAIANIELLO
Registrato alla Corte dei conti il 17 aprile 1996
Registro n. 1 Lavoro, foglio n. 52
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.lavoro.e.previdenza.sociale:decreto:1996-03-27;244#art-4