Art. 5
In vigore dal 27 giu 1996
1. L'amministrazione è tenuta a disporre il rimborso dei titoli e delle relative cedole a favore degli aventi diritto entro i seguenti termini:
a) entro centottanta giorni dalla ricezione della domanda di rimborso, ove questa sia presentata successivamente al termine di prescrizione oppure qualora la domanda di rimborso sia presentata, ai fini previsti dall' del presente regolamento, successivamente alla data di rimborsabilità, ma prima del termine di prescrizione;
b) entro centottanta giorni dal termine di prescrizione, ove la domanda di rimborso sia stata presentata, ai sensi dell' del presente regolamento, prima della predetta data;
c) entro centottanta giorni dalla data di rimborsabilità, ove la domanda di rimborso sia stata presentata, ai fini previsti dall' del presente regolamento, prima della predetta data;
d) entro centottanta giorni dalla ricezione della domanda di rimborso nell'ipotesi prevista dall', ultimo comma.
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