Art. 1
In vigore dal 9 giu 1996
IL MINISTRO DELLE POSTE
E DELLE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
Visto l'art. 319 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;
Vista la legge 22 maggio 1980, n. 209, che modifica gli articoli 398 e 399 del sopracitato testo unico relativamente alla prevenzione ed alla eliminazione dei disturbi alle radiotrasmissioni ed alle radioricezioni;
Vista la legge 6 agosto 1990, n. 223, concernente la disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato;
Visto il regolamento di attuazione della legge 6 agosto 1990, n. 223, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 255;
Visto il decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 476 "Attuazione della direttiva 89/336/CzEE del Consiglio del 3 maggio 1989, in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica, modificata dalla direttiva 92/31/CEE del Consiglio del 28 aprile 1992";
Visto il decreto ministeriale 9 marzo 1994, n. 311, che approva il regolamento per l'omologazione dei trasmettitori di radiodiffusione sonora a modulazione di ampiezza, dei trasmettitori di radiodiffusione sonora a modulazione di frequenza e dei trasmettitori di radiodiffusione televisiva;
Sentito il parere espresso dal Consiglio superiore tecnico delle poste e delle telecomunicazioni;
Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 23 dicembre 1995;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988 (nota n. GM/92896/4219/2/DL/PON del 24 ottobre 1995);
A D O T T A
il seguente regolamento:
.
1. Dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale 9 marzo 1994, n. 311, fino al 31 dicembre 1995 è consentita la costruzione, l'importazione nel territorio nazionale a scopo di commercio, l'uso e l'esercizio dei trasmettitori di radiodiffusione sonora a modulazione di ampiezza, dei trasmettitori di radiodiffusione sonora a modulazione di frequenza e dei trasmettitori di radiodiffusione televisiva sprovvisti del contrassegno di omologazione previsto dal citato decreto 9 marzo 1994, n. 311.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 29 dicembre 1995
Il Ministro delle poste
e delle telecomunicazioni
GAMBINO
Il Ministro dell'industria
del commercio e dell'artigianato
CLÒ
Visto, il Guardasigilli: CAIANIELLO
Registrato alla Corte dei conti il 15 maggio 1996
Registro n. 4 Poste, foglio n. 1
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.poste.e.telecomunicazioni:decreto:1995-12-29;591#art-1