Art. 2
In vigore dal 19 lug 1996
Il settimo comma dell' del decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, del 21 maggio 1987, n. 224, è sostituito dai seguenti:
"7. I magistrati della giurisdizione ordinaria, i magistrati della giurisdizione amministrativa, contabile e militare, nonché gli avvocati e procuratori dello Stato sono ammessi - anche successivamente alla cessazione dal servizio, purchè non iscritti in albi professionali - a fruire gratuitamente del servizio, con le modalità di cui all', secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 21 maggio 1981, n. 322, sia mediante apparecchiature idonee collocate presso gli uffici giudiziari di appartenenza, sia mediante un collegamento compatibile con la rete a carattere personale.
8. Il venir meno dei requisiti che giustificano la fruizione gratuita del servizio da parte del titolare del collegamento a carattere personale deve essere comunicata senza ritardo al Centro.
9. La fruizione gratuita del servizio è estesa ai magistrati onorari presso la sede di servizio per la durata e in occasione della funzione loro affidata.
10. Il Centro elettronico è autorizzato, per esigenze transitorie di carattere sperimentale o nell'ambito dello svolgimento delle proprie attività di coordinamento e controllo degli archivi o in funzione di organizzazione, su base di reciprocità, delle interconnessioni di reti, a consentire collegamenti gratuiti annuali, rinnovabili".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 28 novembre 1995
Il Ministro di grazia e giustizia MANCUSO p. Il Ministro del tesoro
VEGAS
Visto, il Guardasigilli: CAIANIELLO
Registrato alla Corte dei conti il 18 giugno 1996
Registro n. 1 Giustizia, foglio n. 373
Storico versioni
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