Art. 7
Effetti fiscali
In vigore dal 20 dic 1995
1. La differenza assoggettata ad imposta sostitutiva ai sensi dell'art. 23, commi 1 e 3, e dell'art. 24, comma 1, del decreto-legge n. 41 del 1995, è considerata costo fiscalmente riconosciuto dei beni e delle azioni a decorrere dall'esercizio in corso alla data del 24 febbraio 1995. A decorrere dal medesimo esercizio, le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione, di cui all'art. 67, comma 7, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono computate tenendo conto del nuovo costo attribuito ai beni per i quali è stata chiesta l'applicazione dell'imposta sostitutiva e le quote di ammortamento dei beni stessi possono essere commisurate al nuovo costo aumentato delle quote di ammortamento stanziate in bilancio e non dedotte ai sensi dell', comma 2, della legge n. 218 del 1990. Nel registro dei beni ammortizzabili di cui all'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, va indicato il nuovo costo fiscalmente riconosciuto attribuito ai beni e quello, aumentato ai sensi del periodo precedente, sul quale vanno computate le quote di ammortamento.
Storico versioni
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