Art. 3

In vigore dal 23 lug 1996
1. In ogni caso i canoni annui indicati nei precedenti non potranno essere inferiori a Lit. 500.000. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 15 novembre 1995 p. Il Ministro dei trasporti e della navigazione CHIMENTI p. Il Ministro del tesoro VEGAS Il Ministro delle finanze FANTOZZI Visto, il Guardasigilli: CAIANIELLO Registrato alla Corte dei conti il 17 giugno 1996 Registro n. 1 Trasporti, foglio n. 310
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