Art. 3
In vigore dal 23 lug 1996
1. In ogni caso i canoni annui indicati nei precedenti non potranno essere inferiori a Lit. 500.000.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 15 novembre 1995
p. Il Ministro dei trasporti e della navigazione
CHIMENTI
p. Il Ministro del tesoro
VEGAS
Il Ministro delle finanze
FANTOZZI
Visto, il Guardasigilli: CAIANIELLO
Registrato alla Corte dei conti il 17 giugno 1996
Registro n. 1 Trasporti, foglio n. 310
Storico versioni
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