Art. 3
Tipologie di investimento ammissibili
In vigore dal 9 mag 2000
1. Le agevolazioni di cui al presente regolamento possono essere concesse a fronte di programmi volti alla realizzazione di nuove unità produttive ovvero all'incremento della capacità produttiva e dell'occupazione, all'aumento della produttività, al miglioramento delle condizioni ecologiche legate ai processi produttivi, all'aggiornamento tecnologico, al rinnovo, alla riorganizzazione, alla diversificazione della produzione, alla modifica dei cicli produttivi, alla ripresa dell'attività, al cambiamento della localizzazione degli impianti di unità produttive esistenti, secondo le tipologie definite ed individuate tra quelle ammissibili con le direttive di cui all', comma l, con riferimento ai settori di attività da agevolare.
2. Per quanto concerne i programmi di cui al comma 1 volti a rispondere alle esigenze di cambiamento della localizzazione degli impianti, l'agevolazione può essere concessa sul costo del progetto diminuito del valore dei cespiti già utilizzati e non più reimpiegati risultante da perizia giurata redatta da un tecnico incaricato dall'impresa che richiede le agevolazionida individuare in relazione alle competenze ed abilitazioni professionali necessarie. Sono agevolabili le spese effettuate per eventuali demolizioni o rimozioni distruttive imposte dall'amministrazione che ha emanato l'ordinanza o la decisione dalla quale deriva la delocalizzazione.
Note all'articolo
- Il Decreto 31 luglio 1997, n. 319 ha disposto (con l'art. 13, comma 1) che "Le modifiche e le integrazioni di cui al presente regolamento hanno effetto con riferimento alle domande presentate a decorrere dal 1997."
- Il Decreto 9 marzo 2000, n. 133 ha disposto (con l'art. 15, comma 1) che "Le modifiche e le integrazioni di cui al presente regolamento hanno efficacia per le domande di agevolazione presentate dopo l'entrata in vigore dello stesso, fatti salvi eventuali diversi termini determinati da disposizioni di legge".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.industria.commercio.e.artigianato:decreto:1995-10-20;527#art-3