Art. 2
In vigore dal 2 feb 1996
1. Il secondo capoverso della lettera b. dell'art. 6 del regolamento citato in premessa, allegato al decreto ministeriale 18 dicembre 1981, è sostituito dal seguente:
"Tale relazione deve essere completata dalle valutazioni di comando del comandante stesso e dei comandi gerarchici intermedi dipendenti dalla stessa autorità che ha ordinato l'inchiesta sommaria".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 2 ottobre 1995
Il Ministro: CORCIONE Visto, il Guardasigilli: DINI
Registrato alla Corte dei conti l'8 gennaio 1996
Registro n. 1 Difesa, foglio n. 24
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.difesa:decreto:1995-10-02;578#art-2