Art. 2

In vigore dal 22 set 1995
1. La rubrica dell' del decreto ministeriale 2 giugno 1992, n. 339, è sostituita con: "Requisiti per la gestione di impianti di condizionamento". 2. All', comma 1, del decreto ministeriale 2 giugno 1992, n. 339, le parole "esercitare le attività" sono sostituite con "essere autorizzati alla gestione di impianti".
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