Art. 1
Integrazione degli articoli 2 e 9 del decreto ministeriale 26 marzo 1993, n. 329, e dell'elenco dei procedimenti ad esso allegati.
In vigore dal 22 nov 1995
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
Visti gli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
Visto l'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il proprio decreto 26 marzo 1993, n. 329, recante il regolamento relativo alla determinazione dei termini entro i quali debbono essere adottati i provvedimenti di competenza dell'Amministrazione dell'industria, del commercio e dell'artigianato e degli uffici responsabili della relativa istruttoria ed emanazione;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, che ha devoluto a questo Ministero la competenza relativa agli adempimenti di cui alla legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni recepite nel testo unico approvato con il decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, in tema di agevolazioni alle attività produttive e di infrastrutture industriali nelle aree colpite dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982;
Visto l'art. 24 della legge 23 dicembre 1993, n. 559, e successive modificazioni, che, in relazione alla disciplina della soppressione delle gestioni fuori bilancio nell'ambito delle amministrazioni dello Stato, introduce per le gestioni escluse da tale soppressione un procedimento d'ufficio di rivalutazione delle fattispecie oggetto di pronunzie della Corte dei conti in sede di esame dei rendiconti;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale dell'8 giugno 1995;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988, con nota del 9 giugno 1995;
A D O T T A
il seguente regolamento:
.
Integrazione degli articoli 2 e 9 del decreto ministeriale 26 marzo
1993, n. 329, e dell'elenco dei procedimenti ad esso allegati.
1. L'elenco dei procedimenti di competenza della Direzione generale della produzione industriale allegato al decreto ministeriale 26 marzo 1993, n. 329, è integrato con i procedimenti indicati nell'allegata tabella 1 che, costituendo parte integrante del presente regolamento, stabilisce i termini entro cui i medesimi procedimenti devono concludersi con un provvedimento espresso e contiene, altresì, l'indicazione dell'organo o ufficio competente e della fonte normativa.
2. All'art. 2 del decreto ministeriale n. 329/1993 è aggiunto il seguente comma:
" 3. Qualora il fatto da cui sorge l'obbligo di provvedere ai sensi del comma 1 sia una pronunzia della Corte dei conti, per data in cui l'Amministrazione ne ha notizia si intende quella della notifica formale della pronunzia stessa.".
3. All'art. 9 del decreto ministeriale n. 329/1993 è aggiunto il seguente comma:
" 3. Relativamente agli atti già di competenza della soppressa Agenzia per la promozione e lo sviluppo del Mezzogiorno - Gestione separata terremoto, attribuiti al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per unità organizzativa responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, deve intendersi l'ufficio, facente parte degli uffici di detta gestione trasferiti al medesimo Ministero.".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 14 giugno 1995
Il Ministro: CLÒ Visto, il Guardasigilli: MANCUSO
Registrato alla Corte dei conti il 26 ottobre 1995
Registro n. 1 Industria, foglio n. 238
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.industria.commercio.e.artigianato:decreto:1995-06-14;460#art-1